Tifosi Roma, manifestazione non preavvisata e daspo. Ma cosa dice la legge? L’avv. Stagliano fa chiarezza

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Ieri pomeriggio il tifo organizzato giallorosso si è riunito all’esterno dello stadio Olimpico, precisamente davanti al palazzo del Coni, mentre all’interno dell’impianto si giocava Roma-Sassuolo. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e non si sono verificati atti di violenza; sono stati accesi alcuni fumogeni ed è stato esposto uno striscione (“Fuori non per sciopero o per protesta, me per tifare liberi senza chinare mai la testa!“). Inoltre durante il deflusso dallo stadio i partecipanti hanno scandito cori contro le persone che hanno invece assistito alla gara.

La Questura, nella serata di ieri, ha fatto sapere che molti dei presenti sono stati identificati dal sistema di video sorveglianza e che le persone individuate saranno denunciate per manifestazione non preavvisata, mentre ai responsabili dell’accensione dei fumogeni, saranno rivolti provvedimenti di daspo.

La redazione di Pagine Romaniste ha contattato, in esclusiva, l’avvocato Mario Stagliano per fare chiarezza su alcuni punti, soprattutto dal punto di vista legale. L’intento di questa intervista, infatti, non è quello di attribuire torti o ragioni, ma semplicemente di esplicare cosa dice la legge riguardo alle manifestazioni, su quali siano da intendersi pubbliche, e sulla necessità o meno che queste vengano preventivamente comunicate ed organizzate.

Cosa si intende per manifestazione?
La legge considera manifestazione pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata“.

Quella di ieri quindi rientra in quella che viene indicata come una manifestazione pubblica?
Certamente. Su questo non c’è dubbio. E’ solo per tale motivo che viene applicato il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)”.

Cosa dice la legge riguardo le manifestazioni e l’obbligo di preavviso?
La legge dice che tutte le manifestazioni devono essere autorizzate, va fatta però una premessa: stiamo parlando di una norma, il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, che risale al 1933, quindi in piena epoca di regime Fascista, e del Regio Decreto attuativo della normativa di Pubblica Sicurezza che è del 6 maggio 1940, quindi poco prima che l’Italia entrasse in guerra, dunque è evidente che la situazione politica del paese fosse completamente diversa e che si avvertisse la necessità di regolare la pubblica sicurezza in maniera completamente differente rispetto a quanto avviene oggi nei sistemi democratici. La norma in questione però, almeno per quanto riguarda alcuni articoli, è rimasta in vigore, e quindi deve essere rispettata. Le riunioni devono tassativamente essere autorizzate, la Questura deve essere informata mediante forma scritta almeno due giorni prima rispetto alla data della manifestazione e bisogna indicare anche l’elenco delle persone che prenderanno la parola durante questa riunione. La manifestazione di ieri non era autorizzata, se ritenuta manifestazione, e come tale va incontro alle sanzioni previste dalla normativa in vigore“.

Nel caso specifico di ieri quindi chi può essere denunciato per manifestazione non preavvisata?
I soli organizzatori promotori e coloro che hanno preso la parola durante la riunione verranno sanzionati con norma di tipo penalistico che prevede la condanna degli arresti fino a sei mesi e una multa che va da 206 a 413 euro (TULPS)”.

Il daspo può invece essere previsto per coloro che hanno acceso i fumogeni?
Il daspo può essere previsto in questo caso soltanto per coloro che hanno acceso fumogeni, essendo vietati anche sulle vie di accesso allo stadio, ma in nessun modo è previsto questo tipo di sanzione per gli altri, neanche per quelli che verranno denunciati per manifestazione non preavvisata“.

C’è un contrasto con l’art. 21 della Costituzione?
Questo è un vecchio discorso, l’intero Testo Unico delle norme di Pubblica Sicurezza andrebbe abrogato, come può un codice emanato sotto il regime Fascista rispettare i principi di libertà e di democrazia garantiti dalla nostra Carta Costituzionale? Ma al momento fa ancora parte delle nostre leggi e come tale va rispettato. Chi però dovesse subire una sanzione di qualsiasi tipo potrà impugnarla in sede amministrativa e porre davanti al TAR una questione di legittimità costituzionale di questa norma“.

Esclude che coloro che ieri hanno meramente partecipato possano essere riconosciuti con il sistema di video sorveglianza e denunciati?
Assolutamente sì. Soltanto gli organizzatori promotori e gli oratori per legge possono essere puniti, (e per quanto riguarda il daspo coloro che hanno lanciato fumogeni nei pressi dello stadio) la sanzione per i partecipanti non è prevista neanche da quel Testo emanato in epoca Fascista“.

 

Anna Giulia Ruggeri

 

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