Il Giudice Sportivo non fa sconti, sanzione per il club biancoceleste dopo gli avvenimenti della trasferta di Lecce. La Lazio dovrà fare a meno del cuore del proprio pubblico, durante la prima gara casalinga del 2023 contro l’Empoli, di domenica.
Al Via del Mare, sono andati in scena dei “buu” diretti a Samuel Umtiti e Lameck Banda, ennesimo spiacevole episodio di in Serie A.
La decisione, diramata dal comunicato ufficiale successivo alla 16esima giornata del campionato di Serie A, arriva solo poche ore dopo che il club di Claudio Lotito aveva diffuso un comunicato in cui veniva condannato il gesto, in cui si sottolineava l’estraneità a certi atteggiamenti da parte della maggior parte dei tifosi laziali, mentre alla minoritaria fazione di tifosi, che si sono resa protagonista dell’episodio, vi era ferma condanna.
Di seguito, le parole dalla delibera del giudice Gerardo Mastrandrea: “Letto il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che durante l’intera gara i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore ‘ospiti distinti sud-est’, si rendevano responsabili nella quasi totalità (circa 1.000 dei 1.072 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Lecce Banda ed Umtiti; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto; considerato che in base alla suddetta relazione tali comportamenti sono attribuibili alla tifoseria della società Lazio che nelle gare casalinghe occupa il settore denominato ‘Curva Nord’ dello Stadio Olimpico di Roma; ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno, tale anche da costringere il direttore di gara ad interrompere il gioco per permettere l’effettuazione, da parte dello speaker, del messaggio previsto in caso di cori di discriminazione razziale, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, n. 4, CGS”, per questi motivi si “delibera di sanzionare la Società Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore indicato dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione, sulla base delle informazioni acquisite dal dirigente responsabile dell’ordine pubblico, privo di spettatori”.