Giudice Sportivo. 10 mila euro di ammenda per la Roma per coro di denigrazione territoriale. Una giornata di squalifica per Manolas

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 marzo 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SOCIETA’

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, intonato un coro espressivo di denigrazione territoriale; sanzione applicata ai sensi dell’art. 12 commi 3 e 6 CGS ed attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • BALOGH Norbert Sandor (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • MANOLAS Konstantinos (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • RISPOLI Andrea (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

OTTAVA SANZIONE

  • DE ROSSI Daniele (Roma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

  • PEROTTI ALMEIRA Diego (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

ALLENATORI

AMMENDA DI € 3.000,00 E DIFFIDA

  • SARRI Maurizio (Napoli): per avere, al 25° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo per alcuni metri dall’area tecnica; recidivo.

AMMONIZIONE

  • CALZONA Francesco (Napoli): per avere, al 25° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
  • DOMENICHINI Marco (Roma): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

OPERATORI SANITARI

AMMONIZIONE

  • DEL VESCOVO Riccardo (Roma): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

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