Eccola, la sospensiva, applicata per la prima volta dopo la sua introduzione. Parliamo della chiusura per cori di discriminazione territoriale.
A farne le spese sono Roma, Milan, Inter, Torino. Tutte con le curve condannate alla chiusura, ma la pena è sospesa e sarà applicata solo in caso di reiterazione.
Questa la nota apparsa sul sito della lega Serie A in riferimento ai provvedimenti presi:
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 ottobre 2013, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. Roma – Soc.
Napoli ove, tra l’altro, si riferisce che “ i sostenitori della Società Roma scandivano il coro –
lavali, lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco – nelle seguenti occasioni ed in maniera sempre
udibile dal centro del campo: alle ore 19,20; 19,28; 19,50; 19,55; 20,26; 20,36; 20,45 e 20,47 dal
settore Curva Nord; alle ore 19,28; 20,13; 20,45 e al 30° del secondo tempo dal settore Curva
Sud:
sempre i sostenitori della Roma, dai settori Curva Sud e Curva Nord alle ore 20,38 scandivano in
maniera udibile dal centro del campo il coro – Napoli m…., Napoli colera sei la vergogna
dell’Italia intera”. In ripetute occasioni la tifoseria napoletana rispondeva con cori “Romani
b……. -”;
letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. Milan – Soc.
Udinese ove, tra l’altro, si attesta che “Milan: la Curva Sud secondo anello era occupata da circa
7/8 mila tifosi (fonte Polizia di Stato) dove la maggior parte di loro al 16° del primo tempo
intonava il seguente coro: – noi non siamo napoletani, senti che puzza scappano anche i cani
stanno arrivando i napoletani Napoli m….. Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera – il
coro proseguiva per altri 15/20 secondi ma non si è ben percepito quanto recitava all’11° del
secondo tempo sempre dalla medesima provenienza è stato intonato un secondo coro meno chiaramente percepito del primo dove veniva ripetuto: – noi non siamo napoletani, senti che
puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani – poi il coro continuava per altri 20
secondi circa, ma la percezione di quanto detto era poco chiara. Quanto sopra espresso è stato
percepito da entrambi gli addetti della Procura federale posti all’interno del recinto di giuoco, nel
campo per destinazione all’altezza della linea mediana di centrocampo.
Udinese: Curva Nord terzo anello presenti circa 260 (duecentosessanta) tifosi Udinese (fonte
Polizia di Stato)
Al 24° del primo tempo lo speaker dello stadio invitava i presenti ad astenersi da cori e
comportamenti da determinare la sospensione della gara.
Al 25° del primo tempo un numero imprecisato di tifosi Udinese, dalla Curva Nord terzo anello,
intonava il seguente coro: – noi non siamo napoletani – .Quanto sopra espresso è stato percepito
da entrambi gli addetti della Procura federale posti all’interno del recinto di giuoco, nel campo
per destinazione all’altezza della linea mediana di centrocampo in modo poco chiaro ed il
contenuto dello stesso coro ci è stato poi confermato dal dirigente del servizio di Pubblica
Sicurezza. ”;
letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. Torino – Soc.
Internazionale ove, tra l’altro, si attesta che “ I tifosi ospiti (Inter) circa 500 su un totale di circa
1.200 intonavano i seguenti cori al 1° pt – Napoli colera – al 2° pt – noi non siamo napoletani –
al 3° pt – Vesuvio, Vesuvio lavali con il fuoco – al 12° pt annuncio speaker anti discriminazione
razziale e territoriale al 13° pt dalla Curva Primavera circa 50 tifosi del Torino cantavano:
– lavali, lavali o Vesuvio lavali con il fuoco – subito dopo 13° pt i tifosi dell’Inter rispondevano
con il seguente coro: – noi non siamo napoletani, bruciali bruciali con il fuoco – al 24° pt i tifosi
dell’Inter intonavano: – Napoli colera – al 27° pt i tifosi dell’Inter intonavano – noi non siamo
napoletani al 30° pt Curva primavera Torino intonavano: – lavali, lavali, lavali con il fuoco – al
35° pt seguiva il secondo avviso dello speaker anti discriminazione razziale e territoriale al 35° e
38° pt i tifosi dell’Inter si ripetevano: – noi non siamo napoletani – al 43° pt per circa due minuti
la società Torino calcio attraverso il display si dissociava da ogni forma di discriminazione, al
13° pt i tifosi del Torino posizionati nella Curva Maratona esponevano per qualche minuto il
seguente striscione : – discriminazione territoriale legge da …… – dopo i puntini era raffigurata
lo testa di un maiale.
I cori sopramenzionati e intonati dai circa 500 tifosi dell’Inter e dal circa 50 tifosi della Curva
Primavera del Torino sono stati chiaramente uditi dal recinto di gioco e dalla Tribuna Ovest
opposta al settore in cui erano posizionati i tifosi dell’Inter ”;
osserva:
le dettagliate relazioni dei Collaboratori della Procura federale documentano, senza la necessità
di ulteriore approfondimento, che nelle circostanze segnalate gruppi di sostenitori delle soc.
Roma, Milan, Torino ed Inter hanno intonato cori che, sia pure con marginali variazioni, sono
connotati sia da un’evidente intenzionalità discriminatoria sia da quella rilevante “dimensione e
percepibilità” che la norma di riferimento (art. 11 n. 3 CGS, novellato dal provvedimento del
Consiglio federale di cui al CU N. 84/A del 16/10/2013) pone quale condizione della
sanzionabilità di ogni manifestazione discriminatoria (territoriale ovvero di altra natura).
Di tale deprecabile comportamento dei propri sostenitori le Soc. Roma, Milan, Torino ed Inter
devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, nella misura indicata, quale minimo
edittale, con una sorta di automatismo sanzionatorio, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, con la
precisazione che per la Soc. Torino trattasi di “prima violazione”, mentre per le altre società
trattasi di violazione successiva alla prima (cfr. CU n. 220 del 20/5/2013, n. 42 del 17/9/2013 e n. 47 del 23/9/2013; con riferimento per la Soc. Roma a quanto disposto dall’art. 21 n. 2 CGS in
tema di recidiva).
Questo Giudice ritiene equo predisporre, nei confronti delle società sopra indicate, la sospensione
dell’esecuzione delle sanzioni alle condizione di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione
della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell’ordine nella prevenzione delle
manifestazioni di violenza e di discriminazione.
Per quanto attiene, infine, ai cori riferiti ai sostenitori delle Soc. Napoli e Soc. Udinese, questo
giudice ritiene che debbano essere considerati “soltanto” dei beceri insulti, privi di quella
specifica connotazione discriminatoria rilevante ex art. 11 CGS.
P.Q.M.
Visti gli artt. 11, n. 3, 18, n. 1 lettera e) e 16, n. 2bis CGS,
delibera di sanzionare la Soc. ROMA con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una
gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori;
delibera di sanzionare la Soc. MILAN con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una
gara con i settori denominati “Secondo Anello della Curva Sud” privi di spettatori;
delibera di sanzionare la Soc. INTERNAZIONALE con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di
disputare una gara con i settori denominati “Secondo Anello Verde ” privi di spettatori (in
assenza di precisi criteri normativi in tema di manifestazioni discriminatorie da parte di tifoserie
“in trasferta” è equo far riferimento al settore dello stadio in precedenza destinatario di analoga
sanzione);
delibera di sanzionare la Soc. TORINO con l’obbligo di disputare una gara con il settore
denominato “Curva Primavera” privo di spettatori;
Dispone che l’esecuzione di tali sanzioni sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso
di specifica recidività nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si
aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione.
Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori ( prima dell’inizio della
gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti
contundenti di varia natura ( bottigliette, aste di bandiera, begala e fumogeni accesi ) nel settore
occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo numerosi feriti e
contusi tra costoro e gli stewards intervenuti per sedare i tumulti, con conseguente ricovero
ospedaliero per uno di quest’ultimi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13
comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
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