Comunicato AS Roma – DiBenedetto – Unicredit: i patti parasociali

I patti parasociali firmati da Thomas DiBenedetto e Unicredit, nell’ambito della trattativa per il passaggio delle quote dell’AS Roma:

DiBenedetto AS Roma LLC – Unicredit S.p.A. – AS Roma S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 129 e ss. del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato,  Di Benedetto AS Roma LLC (“Di Benedetto”) e Unicredit S.p.A. (“Unicredit” o “Banca”) rendono noto quanto segue.
Premessa

In data 15 aprile 2011, Di Benedetto società partecipata da investitori privati statunitensi, ha stipulato con Roma 2000 S.r.l. (“Roma 2000”), società del Gruppo Compagnia Italpetroli, un contratto di compravendita  (il “Contratto”) per effetto del quale la stessa DiBenedetto, attraverso una holding (“Holdco”) che verrà costituita insieme ad Unicredit S.p.A. , al verificarsi delle condizioni sospensive previste acquisterà la partecipazione di controllo in AS Roma S.p.A. (“AS Roma”) e promuoverà, ad esito di detto acquisto, un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria ai sensi dell’art. 106 del TUF (l’“OPA”).

Più precisamente la Holdco, che sarà  partecipata al 60% da Di Benedetto ed al 40% da Unicredit, acquisterà da Roma 2000, complessivamente:
– una partecipazione pari al 67,097% del capitale sociale di AS Roma (la “Partecipazione di Maggioranza”);
– l’intero capitale sociale di ASR Real Estate S.r.l. (“AS Roma RE”), società che detiene, attraverso un contratto di leasing, il centro sportivo di Trigoria;
– l’intero capitale sociale di Brand Management S.r.l. (“Brand Management”), socio accomandatario, con una partecipazione dello 0,01%, della Soccer S.a.s., società titolare del marchio AS Roma, di cui la stessa AS Roma è socia accomandante con il 99,9%.
L’efficacia del Contratto è subordinata al verificarsi, entro il 31 luglio 2011, delle seguenti condizioni: (i) il rilascio del nulla-osta da parte della competente autorità antitrust; (ii) la concessione ad AS Roma da parte di Roma 2000 di un c.d. vendor loan, della durata di dieci anni e dell’importo di Euro 10 milioni; (iii) la sottoscrizione da parte di AS Roma di un accordo di finanziamento con Unicredit, della durata d 5 anni e dell’importo di Euro 30 milioni.

In caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive entro il 31 luglio 2011 ciascuna parte sarà libera di risolvere il Contratto.
 
Nel contesto dell’operazione, e subordinatamente all’acquisto della Partecipazione di Maggioranza, la Holdco promuoverà l’OPA sulla totalità delle azioni ordinarie AS Roma diverse da quelle costituenti la Partecipazione di Maggioranza.

Nell’ambito dei complessivi accordi di co-investimento raggiunti tra Di Benedetto e Unicredit, le parti hanno inoltre sottoscritto un patto parasociale (il “Patto”), rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF.

Di seguito viene fornita una illustrazione del contenuto delle principali previsioni del Patto.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Holdco, società per azioni di nuova costituzione che avrà sede in Roma e che – a seguito dell’esecuzione del Contratto – verrà a detenere il controllo, ai sensi dell’art. 93 del TUF, di AS Roma, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in virtù della titolarità diretta del diritto di voto relativo alla maggioranza assoluta del capitale sociale di AS Roma.

In tale prospettiva, si segnala che il Patto contiene previsioni di natura parasociale relative ad AS Roma.

Per completezza, si precisa infine che il Patto contiene alcune previsioni di natura parasociale anche con riferimento ad As Roma RE e a Brand Management (di seguito, congiuntamente ad AS Roma, le “Società”).

2. Azioni conferite nel Patto


Il Patto prevede che Di Benedetto e la Banca conferiscano in sindacato la totalità delle azioni di Holdco (le “Azioni”) di loro proprietà pari, rispettivamente, al 60% ed al 40% del capitale sociale di Holdco.

3. Disposizioni relative alla corporate governance di Holdco e di AS Roma
3.1 Assemblea dei soci di Holdco


Fintantoché la Banca continui a detenere una partecipazione nel capitale sociale di Holdco almeno pari al 5% (la “Partecipazione Minima della Banca”), Di Benedetto si impegna a far sì che nessuna delle seguenti delibere dell’assemblea dei soci di Holdco venga assunta senza il voto favorevole della Banca:
(i) modifiche allo statuto di Holdco ad eccezione delle modifiche necessarie per adeguare lo statuto a disposizioni di legge;
(ii) ogni possibile modifica dei diritti, delle prerogative e dei privilegi caratterizzanti le classi di azioni detenute dai soci di Holdco;
(iii) ogni operazione di trasformazione, fusione, scissione, riorganizzazione, liquidazione, scioglimento o fallimento cui sia sottoposta Holdco; o
(iv) l’approvazione del bilancio  di Holdco.
Inoltre, prima di ogni assemblea dei soci di Holdco in cui sia prevista la discussione di una delle materie di seguito indicate, la Di Benedetto dovrà consultarsi con la Banca, restando inteso che tali materie dovranno essere approvate dall’assemblea dei soci di Holdco con le ordinarie maggioranze di legge:
(i) approvazione della distribuzione di dividendi;
(ii) modifiche allo statuto di Holdco, ad eccezione delle modifiche precedentemente indicate per le quali è richiesta il voto favorevole da parte della Banca.
3.2 Composizione del Consiglio di Amministrazione di Holdco


Le parti faranno quanto in proprio potere affinché il consiglio di amministrazione di Holdco sia composto da 9 membri.

Di Benedetto avrà il diritto di designare 5 consiglieri e dovrà altresì fare in modo che la Banca, fintantoché conservi la Partecipazione Minima della Banca, abbia il diritto di designare i rimanenti 4 consiglieri di Holdco. Nel caso in cui la Banca cessi di detenere la Partecipazione Minima della Banca, i consiglieri designati dalla Banca potranno essere revocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Holdco sarà eletto fra i membri designati dalla Banca; l’Amministratore Delegato sarà invece eletto dal Consiglio di Amministrazione di Holdco fra i membri designati da Di Benedetto ed avrà i poteri di ordinaria amministrazione indicati in un allegato al Patto.

In qualsiasi caso di cessazione anticipata dalla carica di amministratore di Holdco le Parti dovranno far sì che il consigliere nominato in sostituzione venga designato dalla Parte che aveva originariamente nominato il consigliere cessato.
3.3 Composizione del Consiglio di Amministrazione di AS Roma
Le parti faranno quanto in proprio potere affinché il consiglio di amministrazione di Holdco eserciti i propri diritti di socio di AS Roma al fine di assicurare che il consiglio di amministrazione della medesima AS Roma sia composto da 13 membri designati come segue.

Di Benedetto avrà diritto di designare 8 membri (di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto di AS Roma) e dovrà fare in modo che la Banca, sino a quando essa detenga la Partecipazione Minima della Banca, abbia diritto di designare i rimanenti 5 consiglieri di AS Roma (di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto di AS Roma). Nel caso in cui la Banca cessi di detenere la Partecipazione Minima della Banca, i consiglieri nominati dalla Banca potranno essere revocati.

Nel caso in cui vengano presentate liste di minoranza ai sensi di legge, Di Benedetto avrà diritto di designare 7 membri del consiglio di amministrazione di AS Roma.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di AS Roma sarà eletto fra i membri nominati da Di Benedetto e avrà i poteri di ordinaria amministrazione elencati indicati in un allegato al Patto.

In qualsiasi caso di cessazione anticipata dalla carica di amministratore della AS Roma le Parti dovranno far sì che il consigliere nominato in sostituzione venga designato dalla Parte che aveva originariamente nominato il consigliere cessato.
3.4 Delibere del Consiglio di Amministrazione di Holdco
Il Consiglio di Amministrazione di Holdco sarà validamente costituito con la presenza di almeno 5 amministratori, e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Fino a quando la Banca continuerà a detenere la Partecipazione Minima della Banca, le deliberazioni relative alle seguenti materie saranno validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione di Holdco solo con la presenza ed il voto favorevole di almeno uno degli amministratori nominati dalla Banca (“Maggioranza Qualificata Holdco”):
(i) qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o altro atto di disposizione, ivi incluse la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo, concernenti beni mobili o immobili di Holdco o le partecipazioni da essa detenute nelle Società, ovvero beni immobili di proprietà delle Società da essa controllate, ivi incluse operazioni di liquidazione o aggregazione riguardanti la Holdco, e fatta eccezione – con riferimento ad AS Roma – per la sottoscrizione delle azioni emesse in esecuzione dell’Aumento di Capitale (come di seguito definito) o per l’acquisto di azioni AS Roma nell’ambito dell’OPA;
(ii) assunzione di debito ulteriore rispetto a quello esistente per un valore complessivo pari ad Euro 500.000 per ciascun esercizio sociale;
(iii) approvazione del progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
(iv) approvazione del budget annuale e del piano finanziario (ivi incluse le eventuali modifiche e/o integrazioni successivamente apportate);
(v) concessione di finanziamenti, in qualsiasi forma, o emissione di garanzie o lettere di patronage in favore di terze parti non correlate, di società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., di valore superiore ad Euro 500.000 per singola operazione;
(vi) sottoscrizione di qualsiasi contratto od approvazione di operazioni effettuate con parti correlate;
(vii) stipula di contratti o assunzione di impegni che comportino obbligazioni in capo alla Holdco per un importo superiore ad Euro 500.000 per ciascun esercizio sociale;
(viii) approvazione di esborsi di capitale da parte di Holdco superiori ad Euro 500.000 per ciascun esercizio sociale;
(ix) approvazione di spese in conto capitale, di qualsiasi tipo, che eccedano per più del 5% l’importo indicato nella relativa previsione contenuta nel Budget annuale di riferimento;
(x) conferimento di incarichi di consulenza a terzi i cui costi eccedano la somma complessiva di Euro 500.000 per ciascun esercizio sociale;
(xi) determinazione della politica retributiva dei dipendenti di Holdco, modifiche di personale investito di ruoli strategici nell’organico di Holdco e/o dei termini della loro retribuzione  e determinazione degli incentivi riservati ad altri componenti della struttura manageriale della Società;
(xii) deposito delle liste per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di AS Roma;
(xiii) nomina e conferimento dei poteri per rappresentare la Holdco e votare nelle assemblee delle Società controllate per le seguenti materie:
1.    modifiche statutarie, eccetto quelle rese necessarie in quanto previste dalla legge;
2.    modifiche dei termini, delle caratteristiche, dei diritti e privilegi connessi a ciascuna categoria di azioni di volta in volta emesse dalle Società controllate;
3.    trasformazione, fusione, scissione o altre operazioni straordinarie, riorganizzazioni, messa in liquidazione – ivi inclusa la nomina del liquidatore – delle Società controllate;
4.    approvazione di operazioni da cui consegua la revoca dalla quotazione in mercati regolamentati di AS Roma;
5.    approvazione dei bilanci delle Società controllate e delle relative partecipate;
6.    nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle Società controllate.
Nel caso in cui non si riesca ad ottenere la Maggioranza Qualificata in relazione ad una delle deliberazioni sopra indicate, la delibera in oggetto dovrà considerarsi non approvata, fatto salvo per le seguenti eccezioni:
(i) in relazione alle deliberazioni di cui al sub-paragrafo (xiii) sopra menzionato,  verrà espresso voto contrario ;
(ii) in relazione alla deliberazioni di cui all’ultimo punto del sub-paragrafo (xiii), il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Holdco farà in modo che si porceda alla  nomina dgli amministratori delle Società sulla base di quanto previsto nel Patto;
(iii) con riferimento alla deliberazioni di cui al sub-paragrafo (xii) sopramenzionato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Holdco procederà a compilare le liste in base alle disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.3 ed al successivo 3.7; e
(iv) in relazione all’approvazione del budget annuale di Holdco di cui al sub-paragrafo (iv) che precede, si farà riferimento al budget annuale relativo all’esercizio precedente  incrementato di un ammontare complessivo del 5%, che diventerà il budget annuale di Holdco per l’anno in questione.
Resta inteso che non sarà necessaria una Maggioranza Qualificata Holdco nel caso in cui l’operazione in questione sia specificamente contemplata dal budget annuale di Holdco e/o della Società interessata in vigore al momento della delibera.
3.5 Delibere del Consiglio di Amministrazione di AS Roma
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di AS Roma si considereranno validamente tenute con la presenza di almeno 7 amministratori, e le relative deliberazioni verranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Di Benedetto si impegna a far si che, per tutto il tempo in cui la Banca detenga la Partecipazione Minima della Banca, le deliberazioni sui seguenti argomenti vengano approvate dal Consiglio di Amministrazione di AS Roma soltanto con la presenza ed il voto favorevole di almeno uno degli amministratori designati dalla Banca (“Maggioranza Qualificata AS Roma”):
(i) qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o altro atto di disposizione, ivi incluse la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo, concernenti beni mobili o immobili di AS Roma il cui valore ecceda Euro 5 milioni, ad eccezione degli acquisti da parte di AS Roma dei diritti sportivi alle prestazioni dei calciatori, in relazione ai quali la soglia materiale dovrà essere Euro 15 milioni;
(ii) approvazione di operazioni di indebitamento da parte di AS Roma, in qualsiasi forma, per un importo complessivo superiore ad Euro 10 milioni per ogni singolo esercizio;
(iii) approvazione del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci di As Roma;
(iv) approvazione del budget annuale e del business plan (ivi incluse eventuali modifiche); restando inteso che, ove non si raggiunga una Maggioranza Qualificata AS Roma in relazione all’approvazione del budget annuale, questo verrà determinato sulla base dell’ultimo budget annuale approvato, incrementato o diminuito di una percentuale a seconda dei risultati sportivi ottenuti da AS Roma nell’anno precedente.
(v) concessione di finanziamenti, in qualsiasi forma, o rilascio di garanzie o lettere di patronage in favore di terze parti non correlate o di società controllate o collegate, di valore superiore ad Euro 5.000.000;
(vi) approvazione di qualsiasi accordo stipulato od operazione effettuata con parti correlate;
(vii) sottoscrizione di contratti o assunzione di impegni che comportino obbligazioni in capo ad AS Roma per un importo superiore ad Euro 5.000.000 per ciascun esercizio, ad eccezione dei contratti relativi all’acquisizione dei diritti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori, per i quali tale soglia sarà pari ad  Euro 10.000.000 per ciascun esercizio;
(viii) approvazione di esborsi di capitale superiori ad Euro 5.000.000 per ciascun esercizio;
(ix) approvazione di spese in conto capitale, di qualsiasi tipo, che eccedano per più del 5% l’importo indicato nella relativa previsione contenuta nel Budget annuale di riferimento;
(x) approvazione di operazioni da cui consegua la revoca dalla quotazione delle azioni della AS Roma.
Non sarà necessaria una Maggioranza Qualificata AS Roma nel caso in cui l’operazione in questione sia specificamente contemplata dal budget annuale di AS Roma in vigore al momento della delibera.

Inoltre, prima di ciascuna riunione del consiglio di amministrazione che abbia all’ordine del giorno una delle materie di seguito indicate, Di Benedetto dovrà consultare la Banca, restando inteso che la relativa deliberazione sarà adottata  con le ordinarie maggioranze di legge:
(i) verifica dell’operato degli amministratori e dei dirigenti di AS Roma e determinazione delle politiche di remunerazione dei dipendenti; modifiche di personale investito di ruoli strategici nell’organico della AS Roma e/o dei termini della loro retribuzione e determinazione degli incentivi riservati ad altri componenti della struttura manageriale;
(ii) operazioni di acquisizione, investimenti o joint venture concluse con terze parti;
(iii) introduzione o cessazione di attività poste in essere da AS Roma;
(iv) costituzione, liquidazione, fusione di società partecipate da AS Roma, nomina dei liquidatori e determinazione del loro compenso;
(v) stipula di contratti di consulenza per un importo superiore ad Euro 5.000.000 per ciascun esercizio;
(vi) approvazione dei regolamenti dei comitati interni di AS Roma;
(vii) approvazione della politica di dividendi di AS Roma.
3.6 Comitati interni di AS Roma
Il Consiglio di Amministrazione di AS Roma costituirà al suo interno (i) un comitato strategico con il compito di sviluppare, valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione di AS Roma scelte strategiche, presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di AS Roma; (ii) un comitato per la remunerazione; (iii) un comitato per il controllo interno; (iv) un organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.Detti comitati saranno composti da 3 membri, 2 dei quali verranno designati da Di Benedetto ed 1 dalla Banca fintanto che quest’ultima resterà titolare della Partecipazione Minima della Banca.
3.7 Collegio Sindacale di Holdco e AS Roma
Il Collegio Sindacale di Holdco e di AS Roma sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente saranno designati da Di Benedetto, mentre il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente saranno designati dalla Banca. Il sindaco effettivo nominato dalla Banca sarà il Presidente del Collegio Sindacale fin quando la Banca deterrà la Partecipazione Minima della Banca.

Quanto ad AS Roma, in caso di presentazione di una lista di minoranza, Di Benedetto designerà 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente, mentre la Banca designerà 1 sindaco effettivo.

4. Disposizioni relative alla circolazione delle Azioni


4.1 Cessione della partecipazione della Banca
La Banca potrà liberamente trasferire – entro e non oltre il 31 Marzo 2012 e ad uno prezzo per Azione che non potrà essere inferiore al prezzo per Azione risultante dal Contratto – un numero totale di Azioni che non ecceda complessivamente il 75% del numero totale di Azioni detenute dalla Banca ad uno o più investitori italiani che abbia ottenuto il gradimento da parte della Di Benedetto (“Investitore Qualificato”). Laddove la cessione della Azioni non abbia le predette caratteristiche, ovvero avvenga oltre il predetto termine, troverà applicazione il Diritto di Prelazione di cui al successivo paragrafo 4.2

Al riguardo, la Banca avrà diritto di trasferire a ciascun Investitore Qualificato cui abbia ceduto almeno il 25% delle Azioni di sua proprietà, il diritto di nominare 1 membro del Consiglio di Amministrazione di Holdco e/o di AS Roma.


4.2 Diritto di Prelazione
Qualora una Parte (la “Parte Offerente”) intenda cedere, in tutto o in parte, ad un terzo le proprie Azioni, dovrà preventivamente offrire alle altre Parti (le “Parti Oblate”) tali Azioni, agli stessi termini e condizioni.

In tale ipotesi, le Parti Oblate che si dichiarino interessate avranno un diritto di prelazione (“Diritto di Prelazione”) per l’acquisto di una porzione delle Azioni offerte proporzionale alla propria quota di partecipazione nel capitale sociale di Holdco rispetto alla partecipazione detenuta dalle altre Parti Oblate.

Nel caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte delle Parti Oblate, ovvero nel caso in cui a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione il numero di Azioni che le Parti Oblate intendono acquistare risulti inferiore alla quota di partecipazione offerta dalla Parte Offerente, la medesima Parte Offerente potrà procedere liberamente al trasferimento delle Azioni al terzo, a condizione che lo stesso aderisca preventivamente al Patto.
4.3 Diritto di Co-vendita
Il Patto prevede che – fintantoché la Banca detenga la Partecipazione Minima Detenuta – qualora Di Bendetto intenda trasferire a terzi tutte o parte delle proprie Azioni, le altre Parti avranno il diritto, alternativamente a loro propria discrezione, di esercitare il Diritto di Prelazione di cui al precedente paragrafo 4.2, ovvero di trasferire al potenziale acquirente una parte delle Azioni di loro proprietà ai medesimi termini e condizioni della Di Benedetto (“Diritto di Co-vendita”). In caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita Di Benedetto dovrà procurare, quale condizione di efficacia del trasferimento delle proprie Azioni, l’incondizionata accettazione del terzo potenziale acquirente all’acquisto delle Azioni di proprietà delle Parti che abbiano esercitato il Diritto di Co-Vendita.

Nel caso in cui le Parti non abbiano esercitato, con riferimento alle proposte di trasferimento delle Azioni inviate da Di Benedetto, il Diritto di Prelazione ovvero il Diritto di Co-vendita  Di Benedetto sarà libero di trasferire al terzo le Azioni ai medesimi termini e condizioni già comunicati alle Parti.

Nel caso in cui una o più delle Parti abbia esercitato il Diritto di Prelazione e una o più delle altre Parti abbia esercitato il Diritto di Co-vendita, la Parte o le Parti che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione saranno obbligate ad acquistare anche le Azioni della Parte o delle Parti che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita.
4.4 Diritto di Trascinamento


Qualora DiBenedetto intenda trasferire a terzi la totalità delle proprie Azioni,  avrà il diritto (“Diritto di Trascinamento”) di richiedere alle altre Parti di trasferire, ai medesimi termini e condizioni,  al terzo potenziale acquirente la totalità delle rispettive Azioni.

Resta inteso che la Banca  sarà obbligata a cedere all’acquirente potenziale la totalità delle proprie azioni solo nel caso in cui il corrispettivo per Azione offerto dal terzo sia almeno pari al prezzo minimo espressamente individuato dalle Parti nel Patto e, se richiesto dalla Banca, previo ottenimento da parte di primaria banca d’affari di una fairness opinion che confermi la congruità da un punto di vista finanziario del prezzo offerto dal terzo acquirente.
In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento nessuna delle Parti potrà esercitare il Diritto di Prelazione.
4.5 Trasferimenti consentiti
Le limitazioni alla circolazione delle Azioni descritte nei paragrafi precedenti non troveranno applicazione nel caso in cui ciascuna Parte ceda, in tutto o in parte, le Azioni possedute a società che controlla, è controllata da, o è soggetta a comune controllo con la Parte stessa, ai sensi dell’art. 2359 c.c., a condizione che il soggetto cessionario assuma per iscritto tutti gli impegni e obblighi della Parte di cui al Patto, e detta Parte resti comunque obbligata in solido con il cessionario per il puntuale, completo ed esatto adempimento delle obbligazioni previste a suo carico dal Patto. La Parte cedente ed il cessionario saranno considerati come una sola Parte ai sensi del Patto.


4.6 Procedura di Vendita – Opzione Call Exit
Qualora alla data che cadrà il sessantesimo giorno antecedente il decimo anniversario della data di sottoscrizione del Patto, il Patto sia ancora in vigore per effetto di successivi rinnovi, la Banca avrà diritto di richiedere – tramite invio di apposita comunicazione (la “Comunicazione di Exit”) – a Di Benedetto di scegliere se (a) conferire un mandato a primaria banca d’affari per iniziare una procedura di vendita tramite asta (la “Procedura di Vendita”) per la vendita dell’intero capitale di Holdco o di tutte le partecipazioni detenute da Holdco nelle Società ovvero, (b) acquistare l’intera partecipazione detenuta dalla Banca in Holdco a tale data.   

Qualora la Banca abbia inviato una Comunicazione di Exit, Di Benedetto avrà una opzione call (la ”Opzione Call Exit”) per l’acquisto delle Azioni detenute dalla Banca la quale potrà essere esercitata ad un prezzo per Azione che consenta alla Banca di realizzare un IRR sul proprio investimento in Holdco pari al 10%.
Qualora la Banca non abbia inviato una Comunicazione di Exit, Di Benedetto potrà in ogni caso esercitare l’Opzione Call Exit mediante l’invio alla Bancadi una comunicazione entro sessanta giorni dal decimo anniversario della data di sottoscrizione del Patto, nell’ipotesi in cui lo stesso sia ancora in vigore a tale data. In tale ultima ipotesi, tuttavia, qualora durante i 36 mesi successivi all’esercizio dell’Opzione Call Exit Di Benedetto ceda, in una o più operazioni, la totalità delle Azioni – ad un prezzo (“Prezzo di Realizzo”) che dovesse risultare più alto del prezzo pagato da Di Benedetto alla Banca a seguito dell’esercizio dell’Opzione Call Exit, Di Benedetto sarà tenuto a pagare alla Banca, a titolo di integrazione del corrispettivo, una percentuale della differenza fra Prezzo di Realizzo ed il prezzo pagato per l’acquisto delle Azioni della Banca a seguito dell’esercizio dell’Opzione Call Exit.


4.8 Opzioni Put e Call in caso di mancato rinnovo del Patto
La Banca attribuisce a Di Benedetto una opzione call (la “Opzione Call”) per l’acquisto delle Azioni di proprietà della Banca medesima, da esercitarsi nel caso in cui la Banca abbia comunicato l’intenzione di non rinnovare il Patto a scadenza, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7. 

L’Opzione Call dovrà essere esercitata ad un prezzo pari al (i) 80% del fair market value delle Azioni della Banca, nell’ipotesi in cui la Banca abbia comunicato l’intenzione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7, di non rinnovare il Patto alla prima naturale scadenza, ovvero (ii) 90% del fair market value delle Azioni della Banca, nell’ipotesi in cui la Banca abbia comunicato l’intenzione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7, di non rinnovare il Patto alla scadenza dei successivi periodi di proroga dello stesso.

In aggiunta, Di Benedetto concede alla Banca il diritto di vendere (l’“Opzione Put Banca”) alla prima – che irrevocabilmente ed incondizionatamente accetta di acquistare – le Azioni possedute dalla Banca, nell’ipotesi in cui la Di Benedetto abbia comunicato alla Banca, ai sensi del successivo paragrafo 7, l’intenzione di non rinnovare il Patto alla scadenza . L’Opzione Put Banca potrà essere esercitata dalla medesima ad un prezzo pari (i) al 120% del valore di mercato delle Azioni detenute dalla Banca nell’ipotesi in cui Di Benedetto abbia comunicato l’intenzione, ,secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7, di non rinnovare il Patto alla prima scadenza naturale; ovvero (ii) al 110% del valore di mercato delle Azioni detenute dalla Banca, nell’ipotesi in cui Di Benedetto abbia comunicato l’intenzione di non rinnovare il Patto alla scadenza di successivi periodi di proroga dello stesso.

Infine, la Banca garantisce a Di Benedetto il diritto di vendere (l’ “Opzione Put Di Benedetto”) alla Banca medesima – che irrevocabilmente ed incondizionatamente accetta di acquistare – le Azioni possedute da Di Benedetto, nell’ipotesi in cui la Banca abbia comunicato l’intenzione, ai sensi del successivo paragrafo 7, d non rinnovare il Patto  alla sua prima naturale scadenza.

In tale caso, l’Opzione Put Di Benedetto potrà essere esercitata ad un prezzo pari al 120% del valore di mercato delle Azioni detenute da Di Benedetto.
4.9 Cambio di Controllo della Di Benedetto


Qualora, durante la vigenza del Patto, dovesse verificarsi un cambio di controllo nella Di Benedetto, la Banca avrà il diritto di richiedere alla Di Benedetto che venga realizzata una scissione non proporzionale (“Scissione”) di Holdco all’esito della quale ciascuna Parte verrà a detenere il 100% di una società di nuova costituzione risultante dalla scissione, la quale a sua volta risulterà titolare di una percentuale della partecipazione a quella data detenuta da Holdco nel capitale delle Società pari alla rispettiva percentuale di capitale detenuta da ciascuna Parte in Holdco alla data della scissione.

All’esito della Scissione le Parti (i) sottoscriveranno un nuovo patto parasociale volto a disciplinare i rispettivi diritti ed obblighi relativi alle partecipazioni da ciascuna detenute nel capitale delle Società, il quale dovrà prevedere termini e condizioni sostanzialmente analoghi ai termini e condizioni di cui all’attuale Patto, ad eccezione del fatto che la Banca e le altre Parti diverse da Di Benedetto saranno libere di fare in modo che le azioni detenute dalle rispettive controllate in AS Roma vengano cedute sul mercato azionario; (ii) faranno in modo che lo Statuto di AS Roma venga modificato in conformità con le previsioni del nuovo patto parasociale, prevedendo in particolare una modifica al meccanismo del voto di lista che consenta a ciascuna lista presentata di nominare un numero di amministratori proporzionale al numero di azioni che la supporta.



5 Modifiche statutarie
Le Parti faranno in modo che gli statuti di Holdco e delle Società vengano modificati sulla base dei modelli allegati al Patto, in modo tale da recepire per quanto possibile le previsioni contenute nel Patto medesimo in materia di governance e circolazione delle azioni.



6. Impegni delle Parti dopo l’acquisizione


6.1 OPA


La Banca e Di Benedetto faranno in modo che Holdco promuova l’OPA sulle azioni AS Roma. L’OPA sarà garantita e finanziata da Di Benedetto e dalla Banca in proporzione alle rispettive partecipazioni detenute in Holdco.


6.2 Aumento di Capitale e successive ricapitalizzazioni


La Banca e Di Benedetto faranno in modo che AS Roma deliberi entro 3 mesi dalla conclusione dell’OPA un aumento di capitale per un valore minimo di Euro 35 milioni (“Aumento di Capitale”) mediante emissione di azioni ordinarie AS Roma che Holdco sottoscriverà per quanto di sua competenza, ivi inclusa l’eventuale sottoscrizione delle azioni rimaste inoptate, ad un prezzo per azione pari al minore tra (A) TERP (prezzo teorico ex diritto) delle Azioni AS Roma alla data dell’assemblea straordinaria degli azionisti che autorizzerà ed approverà l’Aumento di Capitale scontato del 30% e (B) il prezzo al quale l’OPA sarà effettuata. L’impegno di sottoscrizione di Holdco verrà finanziato dalla Banca e da Di Benedetto sulla base delle rispettive partecipazioni detenute in Holdco.

In aggiunta, le Parti si impegnano a discutere in buona fede termini e condizioni di uno o più ulteriori  aumenti di capitale di AS Roma al fine di raggiungere un apporto complessivo del valore di Euro 50 milioni, fermo restando che, nell’ipotesi in cui le parti ritengano che ciò sia nell’interesse di AS Roma, tali ulteriori aumenti di capitale potranno essere in tutto o in parte destinati in sottoscrizione ad investitori terzi.

Alla data di efficacia del Contratto, la Banca metterà a disposizione di AS Roma (a) un finanziamento di Euro 30 milioni e (b) farà in modo che Roma 2000 metta a disposizione un finanziamento di Euro 10 milioni, in entrambi i casi secondo i termini e le condizioni previste negli allegati al Patto.
6.3  Distribuzione di dividendi
Ai sensi del Patto le Parti faranno in modo che, qualora una delle Società deliberi di distribuire utili alla propria controllante Holdco, quest’ultima provveda a sua volta a ridistribuire tali utili ai propri soci, al netto dei costi e delle spese sostenute da Holdco contemplate nel budget annuale di riferimento e ad eccezione dell’ipotesi in cui tali proventi vengano utilizzati da Holdco per ricapitalizzare o finanziare una delle Società.



7. Durata


Il Patto entrerà in vigore a far data dal perfezionamento dell’operazione di cessione delle Società secondo quanto previsto nel Contratto ed avrà una durata di tre anni dalla data di efficacia del Contratto o, nel caso in cui AS Roma in qualsiasi momento durante questi tre anni cessasse di essere quotata sul mercato regolamentato, fino al  quinto anniversario della data di efficacia del Contratto (il “Termine Iniziale”). Decorso il Termine Iniziale, il Patto si intenderà automaticamente rinnovato e prorogato, senza ulteriori oneri delle Parti, per successivi periodi di tre anni, salvo che la Banca o Di Benedetto diano comunicazione scritta alle altre Parti dell’intenzione di non rinnovare e prorogare il presente Contratto almeno 12 mesi prima della scadenza del Termine Iniziale o, se del caso, di ciascun ulteriore periodo di proroga.

8. Deposito
Il testo del Patto è depositato presso l’ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 20 aprile 2011.

20 aprile 2011
[AP.5.11.1]

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