E’ mancato decisamente il coraggio

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Pagine Romaniste (Mario Stagliano) – La Corte Sportiva d’Appello, in presenza di una palese violazione dell’interpretazione dell’articolo 35.1.3 del Codice di Giustizia Sportiva da parte della Procura Federale e del Giudice Sportivo, ha cassato l’effetto dannoso, salvando però il comportamento dell’organo requirente e di quello Giudicante in primo grado. Nel caso di specie era evidente la contraddittorietà nella motivazione del Giudice Sportivo, con la quale erano state inflitte le due giornate di squalifica a Strootman, come era marchiana l’arbitrarietà della procedura adottata dalla Procura Federale che, invece di limitarsi a trasmettere il filmato, lo aveva accompagnato con una propria valutazione, non prevista da alcuna norma.

Se è pur vero che non fosse affetta da nullità la nota accompagnatoria, altrettanto vero è che, a differenza dei provvedimenti adottati nel caso dei referti arbitrali, nel caso della prova televisiva il provvedimento del Giudice Sportivo deve essere necessariamente asettico, fondato sulla sola visione delle immagini, senza essere minimamente influenzato da pareri provenienti da terzi. Sul punto, il Giudice di secondo grado si limita a sorvolare, ritenendolo ininfluente ai fini della propria decisione.

Quanto, invece, alla sentenza del Giudice Sportivo, come rilevato dall’A.S. Roma, era fondata anche l’eccezione di inammissibilità della prova televisiva.

Come sostenuto in una recente intervista: “Certo, leggendo il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo si viene presi dallo sconforto. In primo luogo perché, per la prima volta nella storia, qualcuno riesce a calcolare la forza esercitata da una trattenuta, tanto da ritenere l’esistenza di una simulazione. Quello che mi sembra più assurdo, però, è il provvedimento di squalifica per una giornata del calciatore Cataldi. Il calciatore della Lazio, stando al Giudice Sportivo, viene squalificato per avere “strattonato la maglia da dietro di un calciatore avversario”, mi perdoni la forzatura grammaticale, non è la mia, riporto quanto scritto. Se questo è vero, ed è inoppugnabilmente vero, manca il rapporto causale tra la supposta (a mio parere inventata) simulazione di Strootman ed il provvedimento nei confronti di Cataldi. Viene totalmente meno il presupposto della prova televisiva”.

Manca il presupposto, perché il gesto (lo strattonamento della maglia) c’è stato ed è quello che ha indotto l’arbitro all’espulsione ed il Giudice Sportivo alla squalifica. Ove il Giudice avesse ritenuto il fatto frutto di simulazione, ben avrebbe potuto disapplicare la norma sull’automatismo della sanzione, giustificando come l’espulsione fosse frutto solo del comportamento simulatorio. Se questo non è avvenuto, nonostante i chiarimenti richiesti al Direttore di Gara, giammai il Giudice Sportivo avrebbe potuto fare ricorso alla prova televisiva, attesa la carenza assoluta del presupposto.

La Corte, trovatasi a dover risolvere un caso di smaccata ingiustizia, ha risolto nel merito, ripristinando l’equità, ma ha lasciato aperta la possibilità di altre violazioni regolamentari da parte dell’organo requirente e di quello giudicante in primo grado.

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