Giudice Sportivo, prima sanzione per Pellegrini. Prova tv inammissibile per il contatto Pisacane-Schick

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 dicembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gara Soc. ROMA – Soc. CAGLIARI

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail delle ore 12.03 del 18 dicembre 2017) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al33° del secondo tempo dal calciatore Fabio Pisacane (Soc. Cagliari) nei confronti del calciatore Patrick Schick (Soc. Roma);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva: nella circostanza segnalata, durante un’azione di giuoco tra il calciatore cagliaritano e il calciatore romanista in prossimità della linea laterale, interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 15.26 del 18 dicembre 2017): “ Al 33’ del s.t. della gara in oggetto indicata, valutavo personalmente come non passibile di sanzioni tecniche né disciplinari il contatto di gioco avvenuto tra il calciatore Pisacane (Cagliari) e il calciatore Schick (Roma).” Pertanto il comportamento di Pisacane è stato “visto” dall’Arbitro e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice, con conseguente inapplicabilità della procedura di cui al richiamato art. 35, 1.3, CGS;

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

PELLEGRINI Lorenzo (Roma)
BARBERIS Andrea (Crotone)
BRLEK Petar (Genoa)
DEIOLA Alessandro (Cagliari)
GOBBI Massimo (Chievo Verona)
MBAYE Ibrahima (Bologna)
NUYTINCK Bram Johan A (Udinese)

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