Giudice Sportivo, nessuna sanzione alla Roma per i fumogeni accesi a Pescara

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 26 aprile 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Pescara, Roma e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

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