Giudice Sportivo. Due giornate di squalifica per Strootman. Un turno di stop per Rudiger. Curva Nord punita per razzismo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 maggio 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017

Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Roma Rudiger, in particolare effettuati al 41° del primo tempo e al 47° del secondo tempo; considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale (nel secondo caso 80% dei 7.000 occupanti il settore di provenienza del coro), a norma dell’art. 11, n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis, CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017

Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Lazio Keita Balde, in particolare effettuati al 9° del primo tempo e al 18° del primo tempo; considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti non punibili in base ai presupposti di cui all’art. 11, comma 3, CGS;

delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Roma.

Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo email pervenuta alle ore 12.17 odierne) in merito alla condotta gravemente antisportiva del 197/523 calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma), maglia n.6, “in occasione della concessione di un calcio di rigore durante un azione di giuoco al 44’ del primo tempo”; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore Strootman, dopo aver spostato lateralmente con il piede il pallone di giuoco, ha effettuato una torsione innaturale con relativa caduta a terra che in alcun modo può ricondursi al tentativo di intervento del calciatore della So. Lazio Wallace, con la conseguenza che risultano pienamente integrati i presupposti per l’applicazione dell’art. 35, 1.3, CGS, trattandosi di condotta gravemente antisportiva, evidentemente non percepita dall’Arbitro, ed in particolare una evidente simulazione da cui è scaturita l’assegnazione di un calcio di rigore, punibile ai sensi della medesima disposizione;

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica di due giornate effettive di gara.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • KUCKA Juraj (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
  • RUDIGER Antonio (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

legaseriea.it

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