Giudice Sportivo: 15mila euro di multa alla Roma per l’uso della rice-trasmittente, Torosidis in diffida. Chiusa la curva dell’Inter per i cori su Pogba

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Queste le sanzioni del Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel dopo l’ultima giornata di campionato in cui la Roma ha affrontato l’Udinese:

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale; con recidiva specifica reiterata.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

NAINGGOLAN Radja (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

TOROSIDIS Vasileios (Roma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

SECONDA SANZIONE 

LJAJIC Adem (Roma)

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. JUVENTUS

Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che circa il 70% dei 9.000 sostenitori della squadra nero-azzurra, collocati nel settore denominato “Secondo anello verde”, indirizzava al 33°del secondo tempo al calciatore n. 6 della squadra avversaria un coro inequivocabilmente espressivo di “discriminazione per motivi di razza” ex art. 11, n. 1 CGS; valutata la rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati nella zona centrale e in corrispondenza della “Curva Nord” dello stadio; rilevato che per la Società nero-azzura il precedente provvedimento sanzionatorio per comportamenti discriminatori dei propri sostenitori (C.U. n. 144 dell’11 marzo 2014) non è ostativo alla concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS per la decorrenza dell’annuale “periodo di prova”;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. INTERNAZIONALE con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Secondo anello verde” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

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